Art. 6.

      1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Autorità portuale). - 1. All'autorità portuale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività e alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;

          b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale,

 

Pag. 10

ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei trasporti che preveda l'utilizzazione delle risorse allo scopo disponibili nello stato di previsione del medesimo Ministero;

          c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

      2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge.
      3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.
      4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.
      6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.

 

Pag. 11

Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche».